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20/01/2009

Targhe Al TAR: notificato il ricorso

Scritto da Massimo Merighi - www.bispensiero.it

targhealtarpresentato.jpgSabato mattina abbiamo raggiunto e superato la quota fissata di 50 adesioni per il ricorso collettivo al TAR contro le Targhe Alterne.

Il ricorso, promosso da Bispensiero e da Per Palermo , verrà notificato questa mattina (lunedì 19) al Comune di Palermo. Il tempo tecnico della ricezione della notifica (un paio di giorni) e verrà incardinato al Tribunale Amministrativo Regionale Siciliano. Apprendiamo dai giornali la notizia dell'udienza di sospensiva per il ricorso presentato recentemente da Confcommercio, fissata per giorno 30.

Ci auguriamo che entrambi i ricorsi (quello di Bispensiero/Per Palermo e quello di Confcommercio) possano essere riuniti insieme e trattati entrambi nella medesima udienza. Il nostro ricorso non si limita a puntare sulla inefficacia del provvedimento emersa dalla relazione dell'Ordine degli Ingengeri, pur contenendo tutte le motivazioni di nullità che derivano da tale relazione e che dimostrano l'eccesso di potere da parte del Sindaco che ha adottato una ordinanza abnorme , priva di alcuna efficacia sotto il profilo dell'inquinamento e soprattutto basata sul presupposto erroneo che la causa dell'inquinamento a Palermo sia dovuta al traffico autoveicolare (luogo comune, questo, scientificamente sconfessato dall'Ordine degli Ingengeri).

Con il ricorso ci ripromettiamo di dichiarare illegittima l'ordinanza , per violazione del Codice della Strada e di tutte le norme (nazionali ed europee) che disciplinano le misure di contenimento dell'inquinamento.

In particolare intendiamo dimostrare che tutte le sistematiche dissimulazioni di provvedimenti di pianificazione e regolamentazione della mobilità e della circolazione (come le ztl), attraverso misure come questa delle targhe alterne, che non sono affatto estemporanee, ma che invece si applicano reiteratamente e senza alcun limite temporale, nel tentativo vano di arginare un problema cronico con provvedimenti di tipo strutturale, non possono essere considerate come misure estemporanee, una tantum, momentanee, eccezionali ed urgenti (requisito indispensabile perchè un sindaco emani una misura restrittiva della circolazione ai sensi dell'art. 7 c.1 CDS).

L'alternativa unica ai problemi del congestionamento del traffico e dell'inquinamento relativo va ricercata nell'unico strumento che il Codice della Strada impone per affrontare e risolvere a norma di legge le problematiche strutturali della mobilità nei centri abitati: il Piano Urbano del Traffico. La differenziazione per classi di omologazione (Euro1, 2, X) è peraltro un arbitrio illegittimo dei sindaci per una prassi in vigore in tutta Italia: non si capisce infatti in che modo possano essere assimilate al vocabolo "categoria", riferito ai veicoli (e definito dall'art.47 C.d.S), le cosiddette "classi di omologazione".

E se è vero che il sindaco può, ma solo in casi eccezionali e applicabili solo estemporaneamente, proibire la circolazione ad alcune o a tutte le categorie dei veicoli, questo vorrebbe significare che si potrebbe inibire la circolazione agli autocarri piuttosto che agli autoveicoli a 4 ruote, o ai motocicli, ma senza alcuna distinzione arbitraria fra veicoli della stessa categoria , dettata solo da differenze di tecnologia costruttiva, peraltro per nulla attinenti con la quantità delle emissioni, come ampiamente dimostrato dal rapporto sulla qualità dell'aria a Palermo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo.

Non sussistono, peraltro, come acclarato dalla stessa relazione, quelle "accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti ", necessarie secondo il Codice della Strada perchè tali misure restrittive possano essere legittime.

Le premesse su cui infatti si basa l'ordinanza, sfuggono dalla benchè minima logica scientifica , sia per la inadeguatezza dei rilevamenti effettuati e lo scarso rigore scientifico dell'interpretazione di tali rilevamenti, sia perchè le stesse emissioni autoveicolari non incidono in alcun modo sull'inquinamento atmosferico rilevato per i PM10, che in larghissima misura deriva da ben altre fonti inquinanti (trasporti marittimi, riscaldamenti a gasolio...), sia perchè le zone eventualmente compromesse ricadono proprio all'esterno dell'area oggetto della restrizione che risulta ulteriormente congestionata rispetto a prima dell'emanazione della misura di limitazione.. Non ultima, in ordine di importanza, la contestazione in sè stessa della misura "targhe alterne" per la arbitraria discriminazione per targhe , ormai da anni prassi consolidata in tutta Italia.

Considerato che il richiamato art. 7 del C.d.S, cui l'ordinanza fa riferimento per la propria legittimazione, consente la chiusura del traffico a tutte o ad alcune categorie , ma non stabilisce alcuna discriminazione nè per targa, nè per colore del veicolo, nè per nessun'altra fantasiosa differenziazione, fra veicoli appartenenti alla medesima categoria , noi asseriamo che il traffico si può chiudere o aprire, a tutti o a nessuno , senza alcuna alternanza di targhe, di colori, di peso o di colore della pelle del conducente.

Una sentenza favorevole implicherebbe dunque l'immediato arresto di tutti gli arbìtri continuamente perpetrati dai sindaci dei comuni italiani, che ancora si ostinano a non disporre di Piani Urbani del Traffico e ad adottare misure inutili ed illegittime come quella delle cosiddette "Targhe Alterne".

15:01 Scritto da: pwnews in ZTL, traffico e mobilità | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | |  del.icio.us | | Digg! Digg

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